Importanti novità in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro per le imprese turistico-ricettive e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
La Legge 29 dicembre 2025 n. 198, di conversione del Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159, ha introdotto un termine preciso entro il quale completare la formazione obbligatoria dei lavoratori prevista dall’art. 37, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 81/2008.
Cosa cambia?
La formazione dovrà essere completata entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro oppure, nel caso di somministrazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’utilizzazione del lavoratore.
Si tratta di una disposizione che impone una pianificazione tempestiva, soprattutto in vista dell’avvio della stagione lavorativa.
Cosa devono fare le aziende?
In caso di nuove assunzioni è necessario:
verificare se il lavoratore è già in possesso di un attestato di formazione in materia di sicurezza;
controllarne la validità e la conformità rispetto ai requisiti normativi;
programmare tempestivamente il percorso formativo qualora l’attestato sia assente o non conforme.
Una corretta gestione della formazione è fondamentale non solo per evitare sanzioni, ma anche per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alla normativa vigente.